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STATUTO DEL SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO DENOMINATO “CO.NA.PO”. Titolo I (COSTITUZIONE E SCOPI) Art. 1 (Costituzione,denominazione e sede) E’ trasformato il CO.NA.PO. (Comitato Nazionale Pompieri) in SINDACATO
AUTONOMO con identica denominazione (CO.NA.PO.). Lo Statuto del Comitato Nazionale Pompieri viene interamente abrogato e
sostituito con il presente. Il patrimonio del Comitato viene interamente
conservato nel nuovo SINDACATO AUTONOMO. La sede del sindacato autonomo CO.NA.PO. è in Aulla (MS). Art. 2 Il CO.NA.PO. è una Associazione Sindacale non a scopo di lucro, è
apartitico, e si propone di: 1)
provvedere, organizzando dibattiti e manifestazioni democratiche, a promuovere
la riforma delle carriere di tutto il personale dei Vigili del Fuoco, che
contempli: a-
l' agganciamento ai contratti e alle retribuzioni economiche stabilite per il
personale delle Forze di Polizia, anche per quanto riguarda i vigili volontari
ausiliari, pur preservando l' autonomia dello status giuridico del Corpo dei
Vigili del Fuoco e l' attuale orario di lavoro per il personale operativo; b-
la progressione delle carriere per merito e/o anzianità contemperando la
possibilità di concorsi interni anche per accedere alle carriere tecniche
superiori; c-
l' esclusione dalla privatizzazione del rapporto di impiego per il personale del
Corpo dei Vigili del Fuoco, e pertanto, allo stato, l' esclusione dal D.Lgs. 3
febbraio 1993 N° 29. d-
l' opposizione a eventuali privatizzazioni di parti o strutture del Corpo che
comportino limitazioni qualitative e professionali per i Vigili del Fuoco; e-
la conversione dei distaccamenti volontari, risultati efficenti, in
distaccamenti permanenti, eliminando così dalla struttura del Corpo i
rimanenti, consentendo al personale volontario esistente di accedere ai ruoli
permanenti tramite concorsi con riserva di posti; f-
il transito del personale discontinuo nei ruoli del personale permanente tramite
concorsi con riserva di posti; g-
la possibilità per il personale ausiliario di accedere tramite rafferma
nei ruoli del personale permanente; h-
l' attribuzione dei poteri di diffida in materia di Sicurezza Pubblica ai
Comandanti Provinciali VV.F., affiancati pariteticamente da esperti in materie
giuridico-amministrative da assumersi nel Corpo Nazionale come parte integrante
dello stesso; i-
la facoltà per i Comandanti Provinciali di avere l' alloggio di servizio anche
al di fuori della sede; l-
attribuire il coordinamento del soccorso esclusivamente al Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco, anche con l' assunzione di personale medico e paramedico come
parte integrante del Corpo, e istituzione del 115 come numero unico ed esclusivo
per il soccorso; m-
il riconoscimento retributivo delle specializzazioni al pari delle altre forze di Polizia; n-
riconoscimento dei meriti sportivi, sociali, culturali e di servizio; o-
equiparazione alle Forze di Polizia riguardo
all' assegnazione degli alloggi I.A.C.P. p-
riconoscimento dell' indennità di rischio di esposizione alla radioattività
per tutti i Vigili del Fuoco; q-
il personale
VV.F. giudicato inidoneo al servizio per motivi di salute dipendenti e non dal
servizio dovrà essere destinato a servizi sedentari senza penalizzazioni
retributive, mantenendo la qualifica di Vigile del Fuoco; 2)
Provvedere alla necessità di tutela legale degli associati, anche tramite la
stipula di una polizza assicurativa che sostenga in tutto o in parte le spese di
difesa; 3)
Promuovere la realizzazione di un fondo di solidarietà a favore degli associati
e dei loro familiari in difficoltà; 4)
Istituire Accademie Antincendi VV.F., al fine di laureare professionisti
antincendi del Corpo; 5)
Unificare l' età pensionabile degli apparteneti al Corpo, consentendo,
raggiunto il 57° anno di età, a chi lo desideri, di proporre la propria
rafferma senza penalizzazione retributiva con esclusione dal servizio di
soccorso tecnico urgente; 6)
Equiparazione retributiva del personale in quiescenza del Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco ai pensionati degli altri Enti dello Stato che operano nel settore
della Sicurezza Pubblica; 7)
Utilizzo da parte dell' Amministrazione Statale di eventuale personale in
congedo disponibile a voler contribuire al miglioramento dell' immagine del
Corpo verso i cittadini, mediante l' apporto del loro bagaglio tecnico-culturale
acquisito durante il servizio; 8)
Progetto di modifica dell' attuale sistema di prevenzione incendi, in analogia a
quanto praticato dagli altri Enti di controllo Statali; 9)
Collaborare con Enti e Istituzioni per accrescere le capacità professionali, il
patrimonio culturale e morale degli iscritti, anche al fine di migliorare il
funzionamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 10)
Rappresentare all' occorrenza gli interessi del personale organizzato in tutti
gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della
categoria; 11)
Promuovere e sostenere le iniziative ritenute più opportune per la tutela dei
diritti e per l' attribuzione dei doveri del personale dei Vigili del Fuoco; 12)
Studio di nuove uniformi in funzione delle diverse condizioni meteo-climatiche
locali per tutti gli appartenenti al Corpo, integrate da opportuni attributi di
riconoscimento simili alle Forze di Polizia e Antincendi europee, e quindi
facilmente riconoscibili dal cittadino. Art. 3 (Finalità del Sindacato) Il sindacato CO.NA.PO.ha per scopo: 1) di rappresentare gli interessi di tutto il personale del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco; 2) di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il
raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi
economici, normativi,giuridici, professionali, assistenziali, morali e materiali
degli iscritti; 3) di curare, i rapporti e riinsaldare le linee di solidarietà e
amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli di ruoli
diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva; 4) di migliorare le capacità professionali, il patrimonio culturale e
morale degli iscritti, migliorando il funzionamento dei servizi dell'
Istituzione; 5) di rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli
organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza alla categoria; 6) di promuovere la costituzione e/o di instaurare rapporti di
collaborazione, a sostegno dellle proprie finalità, con libere associazioni apartitiche che perseguono scopi
compatibili con quelli del CO.NA.PO. Titolo II Autonomia del Co.Na.Po. Art. 4 (Indipendenza) Il Co.Na.Po. opera nella più assoluta indipendenza dalla
Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici e dalle confessioni
religiose. A tal fine, è incompatibile col ricoprire cariche dirigenziali del Co.Na.Po.,
l'essere iscritti a partiti politici o rivestire cariche elettive politiche
nello Stato o negli enti territoriali locali, pena la decadenza dalle cariche
direttive del Comitato. Art. 5 (Collaborazione con altri enti) Il Co.Na.Po. potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti,
per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini , mantenendo in ogni caso la più completa
indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche e
private e delle organizzazioni sindacali. Può comunque aderire ad una eventuale federazione di sindacati di
polizia o che si inquadrino nei fini statutari descritti nell’ art. 2 del
presente Statuto. Art. 6 ( Libertà di opinione degli aderenti ) All' interno del CO.NA.PO., nessun aderente potrà venir discriminato
per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività
sindacale. Art. 7 ( Divieto di correnti e schieramenti ideologici
interni ) I diritti di libertà di opinione, nonchè i principi fondamentali delle
scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di
correnti o schieramenti ideologici che agiscono all' interno del CO.NA.PO. con
l' intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo
ordinamento a base democratica o sulle sue finalità, sotto pena di espulsione
dal CO.NA.PO. Art. 8 ( Tutela dell' esercizio dell' attività sindacale ) Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a
causa della sua azione sindacale, conserva l' integrità dei suoi diritti all'
interno del CO.NA.PO. TITOLO III ( Organizzazione periferica e centrale del CO.NA.PO.
) Art. 9 (Organizzazione periferica) L' organizzazione periferica del CO.NA.PO. è composta: 1) dalla rappresentanza locale, che costituisce la struttura di base e
si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede; 2) dalla sezione provinciale 3) dalla sezione regionale. Art. 10 ( Sezione locale ) La sezione locale è costituita dagli iscritti del luogo e dal
rappresentante locale, designato a norma delle vigenti leggi in materia di
rappresentanze sindacali del personale. Il
rappresentante locale, nell’ ambito di competenza della sezione, ha il compito
di vigilare sull’ osservanza delle disposizioni Statutarie, di curare il
proselitismo e il tesseramento e di compiere tutte le attività di divulgazione
e pubblicazione. Esso rappresenta democraticamente in ambito locale gli
iscritti. Art. 11 ( Sezione provinciale ) Sono organi della sezione provinciale - il Consiglio Provinciale, che a sua volta elegge in veste di
Consiglio-congresso: - Il segretario Provinciale - Il Vice-segretario - Il tesoriere - I delegati al Consiglio Regionale - Il Collegio provinciale dei sindaci revisori. Art. 12 ( Sezione regionale) Sono organi della sezione regionale: -Il Consiglio regionale che a sua volta elegge in veste di
consiglio-congresso: -il segretario regionale; -il vice-segretario; -il tesoriere; -i delegati al Consiglio Nazionale; -il colleggio regionale dei Sindaci Revisori; Art.13 (Funzioni del Rappresentante locale) Il rappresentante locale, è l’ organo di base del CO.NA.PO.; ed esso
rappresenta democraticamente il personale in ambito locale secondo le vigenti
normative; Art.14 (Funzioni del Consiglio provinciale) Il Consiglio Provinciale è costituito dai rappresentanti delle sezioni
locali ricomprese nell' ambito territoriale e da delegati al Consiglio
Provinciale eletti dai Consigli locali in numero di una unità per sezione,
aumentata di una ulteriore unità ogni 20 iscritti o frazione di esso superiore
a 10. Esso coordina tutta l' attività delle sezioni locali comprese nell'
ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle
direttive nazionali. E' organo deliberante tra un consiglio-congresso
provinciale e l' altro e si riunisce almeno una volta ogni due mesi su
convocazione del Segretario Provinciale. Delibera a maggioranza semplice. Ha altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del
CO.NA.PO. nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione
sulle attività sottoposta dal segretario. Ad esso, entro il 31 marzo di ogni
anno, viene sottoposto, per l' approvazione, da parte del Tesoriere Provinciale
il rendiconto consuntivo dell' anno precedente ed il bilancio preventivo
corredato dalle relazioni del Segretario Provinciale e del Collegio Provinciale
dei Sindaci revisori. Art. 15 (Funzioni del Segretario Provinciale) Il Segretario Provinciale provvede all' attuazione delle delibere del
Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Vigila e controlla sull'
osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo
informato il Segretario Regionale delle varie situazioni locali. Il Segretario Provinciale è rappresentante legale del CO.NA.PO. a
livello provinciale. Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere
VigilFuoco. Art.16 (Compiti del Tesoriere Provinciale) Prepara per il Consiglio, il rendiconto consuntivo dell' anno precedente
ed il bilancio preventivodi cui all' Art. 14. Amministra i contributi ed i
proventi vari spettanti alla sezione provinciale del CO.NA.PO. curando gli
adempimenti contabili, ivi compresa la nota spese corredata dai relativi
documenti probatori. Art. 17 (Funzione del Consiglio Regionale) Il Consiglio Regionale controlla e coordina l' attività sindacale in
ambito regionale. Esso delibera su tutte le scelte sindacali a carattere
regionale, curando in tale ambito, l' organizzazione ed il funzionamentodel
CO.NA.PO. regionale. Ad esso, entro il 31 marzo di ogni anno, viene sottoposto, per l'
approvazione, da parte del Tesoriere Regionale il rendiconto consuntivo dell'
anno precedente ed il bilancio preventivocorredato dalle relazioni del Tesoriere
e del collegio dei Sindaci revisori. Il Consiglio Regionale, in veste di congresso elegge il membro del
Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 18 (Funzioni del Segretario Regionale) Il Segretario Regionale è organo propulsore e di coordinamento delle
attività sindacali nell' ambito regionale, in sintonia con le direttive
nazionali. Esso realizza, nell' ambito regionale, tutte le attività previste
informandone la segreteria nazionale. Il Segretario Regionale è rappresentante legale del CO.NA.PO. a livello
regionale. Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere VigilFuoco. Art. 19 (Compiti del Tesoriere Regionale) Cura a livello regionale la gestione economico-finanziaria e contabile,
nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio regionale. Sottopone al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo dell' anno
successivo, il rendiconto consuntivo corredato dalla documentazione probatoria. Art. 20 (sedi delle sezioni) La sezione locale ha sede nel luogo di lavoro. La sezione provinciale e quella regionale hanno sede, di norma, nei
rispettivi capoluoghi. Altre ubicazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Segreteria Generale. Art.21 (organizzazione centrale) L' organizzazione centrale del CO.NA.PO. è composta dai seguenti
organismi: - La Segreteria Generale; - Il Consiglio direttivo Nazionale; - Il Presidente; - Il Collegio Nazionale dei Probiviri; - Il Collegio dei revisori dei Conti Nazionale; Il Presidente, la Segreteria Generale, il Colleggio Nazionale dei
Probiviri e il Colleggio dei Revisori dei Conti Nazionale, sono eletti dal
Consiglio direttivo Nazionale, in veste di Consiglio/Congresso. Il numero degli appartenenti agli organi centrali del sindacato, sarà
stabilito con delibera della Segreteria Generale, in funzione del numero degli
iscritti. Art. 22 (Segreteria Generale) La Segreteria Generale è organo di direzione del CO.NA.PO. ed ha i
seguenti compiti: - definisce gli indirizzi di massima dell’ attività sindacale ed
organizzativa del CO.NA.PO.; - approva le modifiche allo Statuto; -delibera lo scioglimento del sindacato; - esamina per l’ approvazione il rendiconto consuntivo dell’ anno
precedente ed il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno; - fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le
segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali; La Segreteria Generale espleta la funzione operativa del CO.NA.PO., ed
è formata da un numero dispari di membri, variabile da 7 a 9. Tale numero, potrà in segiuto variare, in funzione degli iscritti, con
apposita delibera della Segreteria Generale. In veste di Consiglio/Congresso elegge: - Il Segretario Generale; - Il Segretario Generale aggiunto; - Il Tesoriere Nazionale; In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Segretario
Generale, o del suo sostituto. Art.23 (Funzioni del Segretario Generale) Il Segretario Generale è il rappresentante legale del CO.NA.PO. nella
sua totalità. In sua assenza è sostituito dal Segretario Generale aggiunto, il quale
dovrà avvalersi del Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l’ autorizzazione
alle spese. Egli coordina tutte le attività della Segreteria Generale e può
avvalersi di persone di sua fiducia detti “Coordinatori” o di collaboratori
esterni al CO.NA.PO. per il buon funzionamento dell’ attività sindacale. Il Segretario Generale deve obbligatoriamente provenire dalle carriere
Vigili del Fuoco. Art.24 (Consiglio Direttivo Nazionale) Il Consiglio Direttivo Nazionale, è composto da 20 delegati designati
dai rispettivi congressi regionali.
In caso di regioni che non abbiano espresso alcun delegato per il
Consiglio Direttivo Nazionale, il numero dei delegati per regione sarà
aumentato di 1 per ogni regione esclusa, da attribuirsi alle regioni con maggior
numero di iscritti. Il Consiglio Direttivo Nazionale, assume iniziative su tutte le
questioni che rivestono carattere di urgenza, sottoponendole alla ratifica della
Segreteria Generale, quale organo dalla cui diretta responsabilità dipende. Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per le
questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle
sue finalità. Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale, tutti gli
appartenenti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco iscritti al CO.NA.PO. eletti
dai rispettivi congressi regionali. Art.
25 (Il Presidente) Il Presidente è il garante supremo dell’ osservanza dello Statuto e
del suo regolamento. Presiede
il Consiglio direttivo Nazionale. Ha la facoltà di convocare il Consiglio direttivo Nazionale in seduta
straordinaria per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere Vigili del Fuoco. Art. 26 ( Durata delle cariche ) Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno durata da un
congresso all’ altro, salvo sfiducia votata dai 4/5 dei componenti gli
organismi deputati all’ attribuzione delle singole cariche. Titolo IV Art. 27 (Consigli, Congressi, Collegi e loro funzioni) I congressi provinciali, regionali e nazionali, si riuniscono in via
ordinaria ogni 5 anni, su convocazione del rispettivo segretario. I rispettivi segretari formulano sempre il tema da mettere all’
ordine del giorno, che verrà reso noto agli interessati almeno 1 mese prima
della convocazione. La convocazione straordinaria del Congresso, adeguatamente motivata, può
essere richiesta dai 2/3 dei componenti il rispettivo Consiglio. Le
deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto. Art. 28 ( Regolamenti dei Congressi ) Le modalità relative alla pertecipazione dei delegati ai congressi
provinciali, regionali e nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari
in materia, che saranno deliberate dalla Segreteria Generale. Art.29 (Collegio dei Probiviri ) Il collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia Statutaria e
di giurisdizione interna. Ha il
compito di dirimere, in prima istanza, le controversie tra gli iscritti ed i
vari organi del sindacato CO.NA.PO., e tra le organizzazioni verticali ed
orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede nel luogo che verrà indicato
successivamente da delibera della Segreteria Generale e sarà composto da 5
membri effettivi e 3 supplenti. Il Presidente del Colleggio viene eletto all’
interno del Collegio dei Probiviri. I
ricorsi al Collegio dovranno essere presentati entro il termine perentorio di
giorni 30 dall’ evento o dal giorno in cui se ne viene a conoscenza, e devono
essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione.
Le pronunce di prima e di seconda istanza del Collegio sono definitive ed
immediatamente operative. Art. 30 ( Collegio dei sindaci revisori ) Gli organi periferici o centrali del sindacato a cui è attribuita la
gestione di un fondo, devono eleggere nel proprio congresso un Colleggio dei
Sindaci revisori, con il compito di: - controllare l’ amministrazione, verificare le entrate, la regolarità
di tutte le spese, l’ esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; - richiedere agli organi competenti del CO.NA.PO. i bilanci preventivi e
consuntivi e presentarli al congresso competente; Art. 31 ( Votazioni ai congressi ed elezioni ) In tutti i congressi è necessaria la maggioranza dei presenti per
deliberare. Gli associati assenti potranno delegare un altro socio per farsi
rappresentare. Non potra’ in alcun caso essere conferita piu’ di una delega
ad ogni associato. In tutti i congressi, in caso di parità alle votazioni prevale il voto
di chi presiede avendone ricevuto titolo, o in mancanza del socio piu’
anziano. Le convocazioni degli aventi diritto, a riunioni, assemblee e congressi
del CO.NA.PO., dovranno avvenire tramite avviso scritto da esporre, a cura dei
promotori , in modo ben visibile
negli spazi competenti. Titolo V ( Designazioni - Sanzioni - Incompatibilità ) Art. 31 La Segreteria Generale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o
Provinciale nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare rappresentanti in
enti dove è prevista per Legge o per regolamento la rappresentanza sindacale. Art. 32 (Sanzioni generali e individuali) Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di una sezione
locale, provinciale o regionale del CO.NA.PO., la Segreteria Generale,
può adottare secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni: a)-richiamo scritto alla segreteria o sezione interessata; b)-scioglimento degli organi direttivi della sezione interessata e
gestione commissariale della sezione stessa; La gestione commissariale non può durare oltre 6 mesi, entro i quali
dovrà essere indetto il relativo congresso. Le sanzioni di cui al punto b) saranno deliberate, a maggioranza
assoluta dalla Segreteria Generale, dopo aver conseguito delibera favorevole da
parte del Colleggio Nazionale dei Probiviri. Le assenze dalle riunioni degli organi Statutari dovranno essere
giustificate. Verificandosi tre assenze consecutive non giustificate, l’ assente
decade dall’ appartenenza al rispettivo organo. In tali casi la nomina del
nuovo membro sarà effettuata nella prima successiva riunione del rispettivo
organo competente alla nomina. L’ appartenenza dei singoli iscritti al CO.NA.PO. può cessare per
deliberazione degli organi direttivi del Sindacato, previa delibera del Collegio
dei Probiviri, nel caso in cui l’ attività del singolo si sia dimostrata
sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del Sindacato, alla
sua composizione morale ed alla sua indipendenza politica e ne abbia gravemente
violate le norme Statutarie. L’
espulso può essere riammesso dopo 3 anni dall’ adozione del provvedimento,
previa delibera dell’ organo che lo dispone, acquisito il parere favorevole
del Collegio dei Probiviri. L’ iscritto al CO.NA.PO. che viola le norme Statutarie, incorre,
secondo la gravità della mancanza e con le modalità previste per l’
espulsione, nelle seguenti sanzioni: a)- Richiamo scritto; b)- Sospensione da 1 a 12 mesi della facoltà di iscritto. Nelle sanzioni sindacali, il provvedimento è preso dai rispettivi
organi direttivi. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende
ricorso, l’ attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non
sia intervenuto il giudizio definitivo. Art. 33 (Incompatibilità delle cariche) La carica di Presidente è incompatibile con tutte le altre cariche
all’ interno del CO.NA.PO. La caricha di membro della Segreteria Generale è incompatibile con
quella di membro di altre segreterie dell’ organizzazione del CO.NA.PO. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori non possono
rivestire cariche direttive od esecutive dell’ organizzazione del CO.NA.PO. Sono inoltre incompatibili le cariche di Sindaco revisore ad un livello
con quella di sindaco revisore ad un altro livello qualsiasi. Tutte le cariche
del CO.NA.PO. sono incompatibili con incarichi in altri sindacati all’ interno
dell’ amministrazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Titolo VI ( Contribuzione e gestione amministrativa ) Art. 34 ( Contributi e quote sindacali ) La ripartizione tra la segreteria generale e le sezioni territoriali dei
contributi derivanti dalle quote di associazione, sono stabilite dalla
Segreteria Generale. La misura delle ripartizioni, che potrà essere differenziata, sarà
finalizzata alle esigenze di sviluppo numerico e qualitativo del CO.NA.PO. Le quote di ripartizione spettanti alla Segreteria Generale ed alle
sezioni regionali e provinciali, verranno attribuite per il tramite del
Tesoriere competente per territorio, al quale devono pervenire tutte le rimesse. Le quote associative saranno stabilite con apposita delibera della
Segreteria Generale, sulla base dei calcoli di ripartizione e contribuzione al
fondo comune effettuati per il tramite del Tesoriere Generale. Art. 35 ( Contrattazione collettiva e partecipazione di base
) Le strutture direttive ed esecutive del CO.NA.PO. a tutti i livelli
devono, nella contrattazione collettiva, diffondere la partecipazione della base
ai relativi problemi. Art. 36 La Segreteria Generale, potrà, con apposita delibera, istituire
speciali categorie di soci esterni al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Essi, in ogni caso, non potranno godere dei diritti di voto e di
eleggibilità. Art. 37 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di Associazioni Sindacali. Art. 38 Il presente Statuto, può essere modificato o integrato su richiesta e
dettagliata proposta avanzata dalla Segreteria Generale, e dopo votazione in
merito del Consiglio Direttivo Nazionale, che risulti favorevole alla proposta
con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti. |