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STATUTO DEL SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO DENOMINATO

"CO.NA.PO"

Titolo I

(COSTITUZIONE E SCOPI)

Art. 1

(Costituzione,denominazione e sede)

E’ trasformato il CO.NA.PO. (Comitato Nazionale Pompieri) in SINDACATO AUTONOMO con identica denominazione (CO.NA.PO.).

Lo Statuto del Comitato Nazionale Pompieri viene interamente abrogato e sostituito con il presente. Il patrimonio del Comitato viene interamente conservato nel nuovo SINDACATO AUTONOMO.

La sede del sindacato autonomo CO.NA.PO. è in Aulla (MS).

Art. 2

Il CO.NA.PO. è una Associazione Sindacale non a scopo di lucro, è apartitico, e si propone di:

1) provvedere, organizzando dibattiti e manifestazioni democratiche, a promuovere la riforma delle carriere di tutto il personale dei Vigili del Fuoco, che contempli:

a- l' agganciamento ai contratti e alle retribuzioni economiche stabilite per il personale delle Forze di Polizia, anche per quanto riguarda i vigili volontari ausiliari, pur preservando l' autonomia dello status giuridico del Corpo dei Vigili del Fuoco e l' attuale orario di lavoro per il personale operativo;

b- la progressione delle carriere per merito e/o anzianità contemperando la possibilità di concorsi interni anche per accedere alle carriere tecniche superiori;

c- l' esclusione dalla privatizzazione del rapporto di impiego per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, e pertanto, allo stato, l' esclusione dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 N° 29.

d- l' opposizione a eventuali privatizzazioni di parti o strutture del Corpo che comportino limitazioni qualitative e professionali per i Vigili del Fuoco;

e- la conversione dei distaccamenti volontari, risultati efficenti, in distaccamenti permanenti, eliminando così dalla struttura del Corpo i rimanenti, consentendo al personale volontario esistente di accedere ai ruoli permanenti tramite concorsi con riserva di posti;

f- il transito del personale discontinuo nei ruoli del personale permanente tramite concorsi con riserva di posti;

g- la possibilità per il personale ausiliario di accedere tramite rafferma nei ruoli del personale permanente;

h- l' attribuzione dei poteri di diffida in materia di Sicurezza Pubblica ai Comandanti Provinciali VV.F., affiancati pariteticamente da esperti in materie giuridico-amministrative da assumersi nel Corpo Nazionale come parte integrante dello stesso;

i- la facoltà per i Comandanti Provinciali di avere l' alloggio di servizio anche al di fuori della sede;

l- attribuire il coordinamento del soccorso esclusivamente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anche con l' assunzione di personale medico e paramedico come parte integrante del Corpo, e istituzione del 115 come numero unico ed esclusivo per il soccorso;

m- il riconoscimento retributivo delle specializzazioni al pari delle altre forze di Polizia;

n- riconoscimento dei meriti sportivi, sociali, culturali e di servizio;

o- equiparazione alle Forze di Polizia riguardo all' assegnazione degli alloggi I.A.C.P.

p- riconoscimento dell' indennità di rischio di esposizione alla radioattività per tutti i Vigili del Fuoco;

q- il personale VV.F. giudicato inidoneo al servizio per motivi di salute dipendenti e non dal servizio dovrà essere destinato a servizi sedentari senza penalizzazioni retributive, mantenendo la qualifica di Vigile del Fuoco;

2) Provvedere alla necessità di tutela legale degli associati, anche tramite la stipula di una polizza assicurativa che sostenga in tutto o in parte le spese di difesa;

3) Promuovere la realizzazione di un fondo di solidarietà a favore degli associati e dei loro familiari in difficoltà;

4) Istituire Accademie Antincendi VV.F., al fine di laureare professionisti antincendi del Corpo;

5) Unificare l' età pensionabile degli apparteneti al Corpo, consentendo, raggiunto il 57° anno di età, a chi lo desideri, di proporre la propria rafferma senza penalizzazione retributiva con esclusione dal servizio di soccorso tecnico urgente;

6) Equiparazione retributiva del personale in quiescenza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai pensionati degli altri Enti dello Stato che operano nel settore della Sicurezza Pubblica;

7) Utilizzo da parte dell' Amministrazione Statale di eventuale personale in congedo disponibile a voler contribuire al miglioramento dell' immagine del Corpo verso i cittadini, mediante l' apporto del loro bagaglio tecnico-culturale acquisito durante il servizio;

8) Progetto di modifica dell' attuale sistema di prevenzione incendi, in analogia a quanto praticato dagli altri Enti di controllo Statali;

9) Collaborare con Enti e Istituzioni per accrescere le capacità professionali, il patrimonio culturale e morale degli iscritti, anche al fine di migliorare il funzionamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

10) Rappresentare all' occorrenza gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria;

11) Promuovere e sostenere le iniziative ritenute più opportune per la tutela dei diritti e per l' attribuzione dei doveri del personale dei Vigili del Fuoco;

12) Studio di nuove uniformi in funzione delle diverse condizioni meteo-climatiche locali per tutti gli appartenenti al Corpo, integrate da opportuni attributi di riconoscimento simili alle Forze di Polizia e Antincendi europee, e quindi facilmente riconoscibili dal cittadino.

Art. 3

(Finalità del Sindacato)

Possono iscriversi al CO.NA.PO i vigili del fuoco d’Italia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in congedo.

Il sindacato CO.NA.PO.ha per scopo:

1) di rappresentare gli interessi di tutto il personale appartenente ai Vigili del Fuoco d’Italia e di quello di volta in volta individuato dalla segreteria generale;

2) di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi,giuridici, professionali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;

3) di curare, i rapporti e riinsaldare le linee di solidarietà e amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli di ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;

4) di migliorare le capacità professionali, il patrimonio culturale e morale degli iscritti, migliorando il funzionamento dei servizi dell' Istituzione;

5) di rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza alla categoria;

6) di promuovere la costituzione e/o di instaurare rapporti di collaborazione, a sostegno dellle proprie

finalità, con libere associazioni apartitiche che perseguono scopi compatibili con quelli del CO.NA.PO.

Titolo II

Autonomia del Co.Na.Po.

Art. 4

(Indipendenza)

Il Co.Na.Po. opera nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici e dalle confessioni religiose. A tal fine, è incompatibile col ricoprire cariche dirigenziali del Co.Na.Po., l'essere iscritti a partiti politici o rivestire cariche elettive politiche nello Stato o negli enti territoriali locali, pena la decadenza dalle cariche direttive del Comitato.

Art. 5

(Collaborazione con altri enti)

Il Co.Na.Po. potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini , mantenendo in ogni caso la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Può comunque aderire ad una eventuale federazione di sindacati di polizia o che si inquadrino nei fini statutari descritti nell’ art. 2 del presente Statuto.

Art. 6

( Libertà di opinione degli aderenti )

All' interno del CO.NA.PO., nessun aderente potrà venir discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.

Art. 7

( Divieto di correnti e schieramenti ideologici interni )

I diritti di libertà di opinione, nonchè i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscono all' interno del CO.NA.PO. con l' intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità, sotto pena di espulsione dal CO.NA.PO.

Art. 8

( Tutela dell' esercizio dell' attività sindacale )

Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l' integrità dei suoi diritti all' interno del CO.NA.PO.

TITOLO III

( Organizzazione periferica e centrale del CO.NA.PO. )

Art. 9

(Organizzazione periferica)

L' organizzazione periferica del CO.NA.PO. è composta:

1) dalla rappresentanza locale, che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;

2) dalla sezione provinciale

3) dalla sezione regionale.

Art. 10

( Sezione locale )

La sezione locale è costituita dagli iscritti del luogo e dal rappresentante locale, designato a norma delle vigenti leggi in materia di rappresentanze sindacali del personale. Il rappresentante locale, nell’ ambito di competenza della sezione, ha il compito di vigilare sull’ osservanza delle disposizioni Statutarie, di curare il proselitismo e il tesseramento e di compiere tutte le attività di divulgazione e pubblicazione. Esso rappresenta democraticamente in ambito locale gli iscritti.

Art. 11

( Sezione provinciale )

Sono organi della sezione provinciale

- il Consiglio Provinciale, che a sua volta elegge in veste di Consiglio-congresso:

- Il segretario Provinciale

- Il Vice-segretario

- Il tesoriere

- I delegati al Consiglio Regionale

- Il Collegio provinciale dei sindaci revisori.

Art. 12

( Sezione regionale)

Sono organi della sezione regionale:

-Il Consiglio regionale che a sua volta elegge in veste di consiglio-congresso:

-il segretario regionale;

-il vice-segretario;

-il tesoriere;

-i delegati al Consiglio Nazionale;

-il colleggio regionale dei Sindaci Revisori;

Art.13

(Funzioni del Rappresentante locale)

Il rappresentante locale, è l’ organo di base del CO.NA.PO.; ed esso rappresenta democraticamente il personale in ambito locale secondo le vigenti normative;

Art.14

(Funzioni del Consiglio provinciale)

Il Consiglio Provinciale è costituito dai rappresentanti delle sezioni locali ricomprese nell' ambito territoriale e da delegati al Consiglio Provinciale eletti dai Consigli locali in numero di una unità per sezione, aumentata di una ulteriore unità ogni 20 iscritti o frazione di esso superiore a 10.

Esso coordina tutta l' attività delle sezioni locali comprese nell' ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle direttive nazionali. E' organo deliberante tra un consiglio-congresso provinciale e l' altro e si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Segretario Provinciale. Delibera a maggioranza semplice.

Ha altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del CO.NA.PO. nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività sottoposta dal segretario. Ad esso, entro il 31 marzo di ogni anno, viene sottoposto, per l' approvazione, da parte del Tesoriere Provinciale il rendiconto consuntivo dell' anno precedente ed il bilancio preventivo corredato dalle relazioni del Segretario Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci revisori.

Art. 15

(Funzioni del Segretario Provinciale)

Il Segretario Provinciale provvede all' attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Vigila e controlla sull' osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informato il Segretario Regionale delle varie situazioni locali.

Il Segretario Provinciale è rappresentante legale del CO.NA.PO. a livello provinciale. Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere VigilFuoco.

Art.16

(Compiti del Tesoriere Provinciale)

Prepara per il Consiglio, il rendiconto consuntivo dell' anno precedente ed il bilancio preventivodi cui all' Art. 14. Amministra i contributi ed i proventi vari spettanti alla sezione provinciale del CO.NA.PO. curando gli adempimenti contabili, ivi compresa la nota spese corredata dai relativi documenti probatori.

Art. 17

(Funzione del Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale controlla e coordina l' attività sindacale in ambito regionale. Esso delibera su tutte le scelte sindacali a carattere regionale, curando in tale ambito, l' organizzazione ed il funzionamentodel CO.NA.PO. regionale.

Ad esso, entro il 31 marzo di ogni anno, viene sottoposto, per l' approvazione, da parte del Tesoriere Regionale il rendiconto consuntivo dell' anno precedente ed il bilancio preventivocorredato dalle relazioni del Tesoriere e del collegio dei Sindaci revisori.

Il Consiglio Regionale, in veste di congresso elegge il membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18

(Funzioni del Segretario Regionale)

Il Segretario Regionale è organo propulsore e di coordinamento delle attività sindacali nell' ambito regionale, in sintonia con le direttive nazionali. Esso realizza, nell' ambito regionale, tutte le attività previste informandone la segreteria nazionale.

Il Segretario Regionale è rappresentante legale del CO.NA.PO. a livello regionale. Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere VigilFuoco.

Art. 19

(Compiti del Tesoriere Regionale)

Cura a livello regionale la gestione economico-finanziaria e contabile, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio regionale.

Sottopone al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo dell' anno successivo, il rendiconto consuntivo corredato dalla documentazione probatoria.

Art. 20

(sedi delle sezioni)

La sezione locale ha sede nel luogo di lavoro.

La sezione provinciale e quella regionale hanno sede, di norma, nei rispettivi capoluoghi.

Altre ubicazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale.

Art.21

(organizzazione centrale)

L' organizzazione centrale del CO.NA.PO. è composta dai seguenti organismi:

- La Segreteria Generale;

- Il Consiglio direttivo Nazionale;

- Il Presidente;

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri;

- Il Collegio dei revisori dei Conti Nazionale;

Il Presidente, la Segreteria Generale, il Colleggio Nazionale dei Probiviri e il Colleggio dei Revisori dei Conti Nazionale, sono eletti dal Consiglio direttivo Nazionale, in veste di Consiglio/Congresso.

Il numero degli appartenenti agli organi centrali del sindacato, sarà stabilito con delibera della Segreteria Generale, in funzione del numero degli iscritti.

Art. 22

(Segreteria Generale)

La Segreteria Generale è organo di direzione del CO.NA.PO. ed ha i seguenti compiti:

- definisce gli indirizzi di massima dell’ attività sindacale ed organizzativa del CO.NA.PO.;

- approva le modifiche allo Statuto;

-delibera lo scioglimento del sindacato;

- esamina per l’ approvazione il rendiconto consuntivo dell’ anno precedente ed il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

- fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali;

La Segreteria Generale espleta la funzione operativa del CO.NA.PO., ed è formata da un numero dispari di membri, variabile da 7 a 9.

Tale numero, potrà in segiuto variare, in funzione degli iscritti, con apposita delibera della Segreteria Generale.

In veste di Consiglio/Congresso elegge:

- Il Segretario Generale;

- Il Segretario Generale aggiunto;

- Il Tesoriere Nazionale;

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Segretario Generale, o del suo sostituto.

Art.23

(Funzioni del Segretario Generale)

Il Segretario Generale è il rappresentante legale del CO.NA.PO. nella sua totalità.

In sua assenza è sostituito dal Segretario Generale aggiunto, il quale dovrà avvalersi del Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l’ autorizzazione alle spese.

Egli coordina tutte le attività della Segreteria Generale e può avvalersi di persone di sua fiducia detti “Coordinatori” o di collaboratori esterni al CO.NA.PO. per il buon funzionamento dell’ attività sindacale.

Il Segretario Generale deve obbligatoriamente provenire dalle carriere Vigili del Fuoco.

Art.24

(Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale, è composto da 20 delegati designati dai rispettivi congressi regionali. In caso di regioni che non abbiano espresso alcun delegato per il Consiglio Direttivo Nazionale, il numero dei delegati per regione sarà aumentato di 1 per ogni regione esclusa, da attribuirsi alle regioni con maggior numero di iscritti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, assume iniziative su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, sottoponendole alla ratifica della Segreteria Generale, quale organo dalla cui diretta responsabilità dipende.

Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per le questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle sue finalità.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale, tutti gli iscritti al CO.NA.PO. eletti dai rispettivi congressi regionali.

Art. 25

(Il Presidente)

Il Presidente è il garante supremo dell’ osservanza dello Statuto e del suo regolamento. Presiede il Consiglio direttivo Nazionale.

Ha la facoltà di convocare il Consiglio direttivo Nazionale in seduta straordinaria per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato.

Egli deve obbligatoriamente provenire dalle carriere Vigili del Fuoco.

Art. 26

( Durata delle cariche )

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno durata da un congresso all’ altro, salvo sfiducia votata dai 4/5 dei componenti gli organismi deputati all’ attribuzione delle singole cariche.

Titolo IV

Art. 27

(Consigli, Congressi, Collegi e loro funzioni)

I congressi provinciali, regionali e nazionali, si riuniscono in via ordinaria ogni 5 anni, su convocazione del rispettivo segretario.

I rispettivi segretari formulano sempre il tema da mettere all’ ordine del giorno, che verrà reso noto agli interessati almeno 1 mese prima della convocazione.

La convocazione straordinaria del Congresso, adeguatamente motivata, può essere richiesta dai 2/3 dei componenti il rispettivo Consiglio. Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Art. 28

( Regolamenti dei Congressi )

Le modalità relative alla pertecipazione dei delegati ai congressi provinciali, regionali e nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, che saranno deliberate dalla Segreteria Generale.

Art.29

(Collegio dei Probiviri )

Il collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia Statutaria e di giurisdizione interna. Ha il compito di dirimere, in prima istanza, le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato CO.NA.PO., e tra le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede nel luogo che verrà indicato successivamente da delibera della Segreteria Generale e sarà composto da 5 membri effettivi e 3 supplenti. Il Presidente del Colleggio viene eletto all’ interno del Collegio dei Probiviri. I ricorsi al Collegio dovranno essere presentati entro il termine perentorio di giorni 30 dall’ evento o dal giorno in cui se ne viene a conoscenza, e devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione. Le pronunce di prima e di seconda istanza del Collegio sono definitive ed immediatamente operative.

Art. 30

( Collegio dei sindaci revisori )

Gli organi periferici o centrali del sindacato a cui è attribuita la gestione di un fondo, devono eleggere nel proprio congresso un Colleggio dei Sindaci revisori, con il compito di:

- controllare l’ amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l’ esistenza e la destinazione delle eccedenze attive;

- richiedere agli organi competenti del CO.NA.PO. i bilanci preventivi e consuntivi e presentarli al congresso competente;

Art. 31

( Votazioni ai congressi ed elezioni )

In tutti i congressi è necessaria la maggioranza dei presenti per deliberare.

Gli associati assenti potranno delegare un altro socio per farsi rappresentare.

Non potra’ in alcun caso essere conferita piu’ di una delega ad ogni associato.

In tutti i congressi, in caso di parità alle votazioni prevale il voto di chi presiede avendone ricevuto titolo, o in mancanza del socio piu’ anziano.

Le convocazioni degli aventi diritto, a riunioni, assemblee e congressi del CO.NA.PO., dovranno avvenire tramite avviso scritto da esporre, a cura dei promotori , in modo ben visibile negli spazi competenti.

Titolo V

( Designazioni - Sanzioni - Incompatibilità )

Art. 31

La Segreteria Generale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o Provinciale nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare rappresentanti in enti dove è prevista per Legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.

Art. 32

(Sanzioni generali e individuali)

Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di una sezione locale, provinciale o regionale del CO.NA.PO., la Segreteria Generale, può adottare secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

a)-richiamo scritto alla segreteria o sezione interessata;

b)-scioglimento degli organi direttivi della sezione interessata e gestione commissariale della sezione stessa;

La gestione commissariale non può durare oltre 6 mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso.

Le sanzioni di cui al punto b) saranno deliberate, a maggioranza assoluta dalla Segreteria Generale, dopo aver conseguito delibera favorevole da parte del Colleggio Nazionale dei Probiviri.

Le assenze dalle riunioni degli organi Statutari dovranno essere giustificate.

Verificandosi tre assenze consecutive non giustificate, l’ assente decade dall’ appartenenza al rispettivo organo. In tali casi la nomina del nuovo membro sarà effettuata nella prima successiva riunione del rispettivo organo competente alla nomina.

L’ appartenenza dei singoli iscritti al CO.NA.PO. può cessare per deliberazione degli organi direttivi del Sindacato, previa delibera del Collegio dei Probiviri, nel caso in cui l’ attività del singolo si sia dimostrata sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del Sindacato, alla sua composizione morale ed alla sua indipendenza politica e ne abbia gravemente violate le norme Statutarie. L’ espulso può essere riammesso dopo 3 anni dall’ adozione del provvedimento, previa delibera dell’ organo che lo dispone, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

L’ iscritto al CO.NA.PO. che viola le norme Statutarie, incorre, secondo la gravità della mancanza e con le modalità previste per l’ espulsione, nelle seguenti sanzioni:

a)- Richiamo scritto;

b)- Sospensione da 1 a 12 mesi della facoltà di iscritto.

Nelle sanzioni sindacali, il provvedimento è preso dai rispettivi organi direttivi.

In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l’ attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto il giudizio definitivo.

Art. 33

(Incompatibilità delle cariche)

La carica di Presidente è incompatibile con tutte le altre cariche all’ interno del CO.NA.PO.

La caricha di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altre segreterie dell’ organizzazione del CO.NA.PO.

I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell’ organizzazione del CO.NA.PO.

Sono inoltre incompatibili le cariche di Sindaco revisore ad un livello con quella di sindaco revisore ad un altro livello qualsiasi. Tutte le cariche del CO.NA.PO. sono incompatibili con incarichi in altri sindacati all’ interno dei Vigili del Fuoco, salvo espresse e motivate deroghe deliberate dalla segreteria generale.

Titolo VI

( Contribuzione e gestione amministrativa )

Art. 34

( Contributi e quote sindacali )

La ripartizione tra la segreteria generale e le sezioni territoriali dei contributi derivanti dalle quote di associazione, sono stabilite dalla Segreteria Generale.

La misura delle ripartizioni, che potrà essere differenziata, sarà finalizzata alle esigenze di sviluppo numerico e qualitativo del CO.NA.PO.

Le quote di ripartizione spettanti alla Segreteria Generale ed alle sezioni regionali e provinciali, verranno attribuite per il tramite del Tesoriere competente per territorio, al quale devono pervenire tutte le rimesse.

Le quote associative saranno stabilite con apposita delibera della Segreteria Generale, sulla base dei calcoli di ripartizione e contribuzione al fondo comune effettuati per il tramite del Tesoriere Generale.

Art. 35

( Contrattazione collettiva e partecipazione di base )

Le strutture direttive ed esecutive del CO.NA.PO. a tutti i livelli devono, nella contrattazione collettiva, diffondere la partecipazione della base ai relativi problemi.

Art. 36

La Segreteria Generale, potrà, con apposita delibera, istituire speciali categorie di soci esterni al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Essi, in ogni caso, non potranno godere dei diritti di voto e di eleggibilità.

Art. 37

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Associazioni Sindacali.

Art. 38

Il presente Statuto, può essere modificato o integrato su richiesta e dettagliata proposta avanzata dalla Segreteria Generale, e dopo votazione in merito del Consiglio Direttivo Nazionale, che risulti favorevole alla proposta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.